Legge di guerra›Capo III
Art. 334
Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti.
In vigore dal 30 set 1938
Sugli effetti della risoluzione dei contratti, disposta a norma dell'articolo precedente, e sugli effetti dei contratti indicati nel primo comma dell'articolo stesso e dei quali non sia stata disposta la risoluzione, il giudice decide in base a principi di equità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-334