Legge di guerraCapo III

Art. 334

Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti.

In vigore dal 30 set 1938
Sugli effetti della risoluzione dei contratti, disposta a norma dell'articolo precedente, e sugli effetti dei contratti indicati nel primo comma dell'articolo stesso e dei quali non sia stata disposta la risoluzione, il giudice decide in base a principi di equità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-334

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Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti. (Art. 334 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo