Legge di guerraTitolo VI

Art. 337

Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in lungo pubblico o aperto al pubblico, stampati o pubblicazioni, senza averli sottoposti al visto preventivo dell'autorità politica, qualora questo visto sia stato disposto a norma del numero 1° dell', è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-337

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni. (Art. 337 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo