Legge di guerraTitolo VI

Art. 342

Segnalazioni abusive.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque compie segnalazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche e simili, vietate a norma di legge, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila. La reclusione è fino a cinque anni, se dal fatto è derivato danno o pericolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-342

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Segnalazioni abusive. (Art. 342 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo