Legge di guerra›Titolo VI
Art. 342
Segnalazioni abusive.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque compie segnalazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche e simili, vietate a norma di legge, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
La reclusione è fino a cinque anni, se dal fatto è derivato danno o pericolo.
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