Legge di guerraTitolo VI

Art. 347

Omessa denunzia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
Il debitore di persone di nazionalità nemica o il detentore di cose appartenenti a esse, che omette di fare la denuncia prescritta dall', nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire tremila. Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell' è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire tremila, semprechè il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-347

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Omessa denunzia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalità nemica. (Art. 347 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo