Legge di guerraTitolo VI

Art. 349

Illecita alienazione di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprietà di persona di nazionalità nemica esistenti nel territorio dello Stato, o a gravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli al sequestro o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire trecento a lire tremila. Chiunque stipula con una persona di nazionalità nemica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte di questo articolo, essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire mille. Il pubblico ufficiale, che riceve uno degli atti suindicati, essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-349

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