Legge di guerraTitolo VI

Art. 348

Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o all'esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di nazionalità nemica, al fine di impedire che ne sia disposto il sequestro o che siano poste a disposizione del sequestratario, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire tremila. La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta a sequestro. Se la sottrazione o il danneggiamento ha per oggetto cose sottoposte a sequestro a norma dell', si applicano le pene stabilite dall' del codice penale. È applicabile al sequestratario l' del codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-348

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Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalità nemica. (Art. 348 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo