Legge di guerraTitolo VI

Art. 346

Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque contravviene ai divieti o agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capo primo del titolo quinto, o comunque non ottempera, o si sottrae ai provvedimenti emanati dalle autorità a norma delle disposizioni stesse, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire seimila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-346

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Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici. (Art. 346 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo