Legge di guerra›Titolo VI
Art. 346
350 / 403Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque contravviene ai divieti o agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capo primo del titolo quinto, o comunque non ottempera, o si sottrae ai provvedimenti emanati dalle autorità a norma delle disposizioni stesse, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire seimila.
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