Legge di guerra›Titolo VI
Art. 348
352 / 403Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalità nemica.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o all'esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di nazionalità nemica, al fine di impedire che ne sia disposto il sequestro o che siano poste a disposizione del sequestratario, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire tremila.
La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta a sequestro.
Se la sottrazione o il danneggiamento ha per oggetto cose sottoposte a sequestro a norma dell', si applicano le pene stabilite dall' del codice penale.
È applicabile al sequestratario l' del codice penale.
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