Art. 337 · Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni.
Legge di guerraTitolo VI

Art. 337

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Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in lungo pubblico o aperto al pubblico, stampati o pubblicazioni, senza averli sottoposti al visto preventivo dell'autorità politica, qualora questo visto sia stato disposto a norma del numero 1° dell', è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
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