Art. 344 · Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni.
Legge di guerraTitolo VI

Art. 344

348 / 403

Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque esplica un'attività tale da recare nocumento ai servizi postali o delle telecomunicazioni o alle opere o agli oggetti a essi inerenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
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