Legge di guerra›Capo III
Art. 330
85 / 403Versamenti e consegne fatti al sequestratario.
In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano per i versamenti o per le consegne, da eseguirsi presso il sequestratario a norma degli e seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-330