Legge di neutralità›Capo II
Art. 14
Sbarramento di torpedini.
In vigore dal 30 set 1938
Qualora siano disposti sbarramenti di torpedini automatiche di contatto dinanzi al litorale dello Stato, deve essere presa ogni precauzione per garantire la sicurezza della navigazione.
A tal uopo, deve provvedersi affinché le torpedini non ancorate, o che abbiano rotti gli ormeggi, divengano inoffensive, dopo un limitato periodo di tempo.
I limiti delle zone minate sono notificati agli altri Stati e portati a conoscenza dei naviganti con appositi avvisi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-14