Legge di neutralità›Capo II
Art. 17
Numero delle navi da guerra autorizzate a soggiornare nelle acque territoriali.
In vigore dal 30 set 1938
Salvo il caso di cattivo tempo o di avaria, non possono essere autorizzate a soggiornare contemporaneamente, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, più di tre navi da guerra di ciascuna parte belligerante per ogni settore del litorale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-17