Legge di neutralitàCapo II

Art. 22

Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti possono essere autorizzate dalle autorità marittime a riparare le avarie; nella misura strettamente indispensabile alla sicurezza della navigazione, e a condizione che le riparazioni non accrescano in alcun modo la potenzialità bellica della nave. Le autorità marittime constatano la natura delle riparazioni occorrenti; e queste devono essere eseguite quanto più rapidamente è possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra. (Art. 22 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo