Legge di neutralità›Capo II
Art. 22
Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti possono essere autorizzate dalle autorità marittime a riparare le avarie; nella misura strettamente indispensabile alla sicurezza della navigazione, e a condizione che le riparazioni non accrescano in alcun modo la potenzialità bellica della nave.
Le autorità marittime constatano la natura delle riparazioni occorrenti; e queste devono essere eseguite quanto più rapidamente è possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-22