Legge di neutralitàCapo II

Art. 23

Rifornimento delle navi da guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti non possono rinnovare o annientare gli approvvigionamenti militari o l'armamento, nè completare gli equipaggi. Nondimeno, esse possono rifornirsi delle provviste per la sussistenza dell'equipaggio, dei mezzi necessari per la sicurezza della navigazione e del combustibile sufficiente per raggiungere il più vicino porto dello Stato cui appartengono. Spetta alle autorità portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-23

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Rifornimento delle navi da guerra. (Art. 23 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo