Legge di neutralità›Capo II
Art. 27
Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali.
In vigore dal 30 set 1938
I militari di uno Stato belligerante, che siano stati tratti in salvo fuori delle acque territoriali dello Stato e sbarcati da una nave da guerra italiana, sono internati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-27