Legge di neutralità›Capo II
Art. 25
Navi destinate a missioni speciali.
In vigore dal 30 set 1938
Le limitazioni stabilite dagli articoli precedenti relative al soggiorno nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato non si applicano alle navi di Stati belligeranti, destinate esclusivamente a missioni religiose, scientifiche o umanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-25