Legge di neutralitàCapo II

Art. 25

Navi destinate a missioni speciali.

In vigore dal 30 set 1938
Le limitazioni stabilite dagli articoli precedenti relative al soggiorno nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato non si applicano alle navi di Stati belligeranti, destinate esclusivamente a missioni religiose, scientifiche o umanitarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-25

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Navi destinate a missioni speciali. (Art. 25 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo