Legge di neutralitàCapo II

Art. 26

Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto.

In vigore dal 30 set 1938
La nave da guerra belligerante, che non ottempera all'ordine di lasciare il porto, la rada o le acque territoriali dello Stato nel termine stabilito, deve essere posta in condizione di non poter riprendere il mare per tutta la durata della guerra. Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive da determinarsi con provvedimento del Duce.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-26

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