Art. 26 · Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto.
Legge di neutralitàCapo II

Art. 26

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Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto.

In vigore dal 30 set 1938
La nave da guerra belligerante, che non ottempera all'ordine di lasciare il porto, la rada o le acque territoriali dello Stato nel termine stabilito, deve essere posta in condizione di non poter riprendere il mare per tutta la durata della guerra. Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive da determinarsi con provvedimento del Duce.
Storico versioni

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