Legge di neutralità›Capo II
Art. 26
394 / 403Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto.
In vigore dal 30 set 1938
La nave da guerra belligerante, che non ottempera all'ordine di lasciare il porto, la rada o le acque territoriali dello Stato nel termine stabilito, deve essere posta in condizione di non poter riprendere il mare per tutta la durata della guerra.
Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive da determinarsi con provvedimento del Duce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-26