Legge di neutralità›Capo III
Art. 31
Trattamento degli aeromobili militari all'inizio delle ostilità.
In vigore dal 30 set 1938
L'aeromobile militare belligerante, che all'inizio delle ostilità si trova nel territorio dello Stato, deve partire entro dodici ore dalla notificazione del relativo ordine, salvo che un termine diverso sia stato fissato con speciale disposizione dalle autorità aeronautiche, ovvero ricorrano circostanze di forza maggiore. In questo ultimo caso, può essere fissato un termine supplementare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-31