Legge di guerra›Sez. 4
Art. 125-bis
Perdita o scomparsa di navi o aeromobili.
In vigore dal 9 feb 1942
Quando, per fatto di guerra o comunque attinente alla guerra, si è verificata la perdita di una nave o di un aeromobile e sono perite tutte le persone imbarcate, si procede a norma dell' comma 2°, e 148 comma 3°, dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.
Nel caso in cui sia accertata la perdita di una parte soltanto delle persone imbarcate, gli atti di morte sono formati sulla dichiarazione dei superstiti.
Nel caso preveduto dal comma precedente, per le persone imbarcate scomparse, di cui non sia stata accertata la morte, sono redatti verbali di irreperibilità ai sensi dell'. Nello stesso modo si provvede quando la nave o l'aeromobile siano scomparsi, senza che ne sia accertata la perdita.
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