Art. 2

In vigore dal 30 set 1938
L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra è ordinata con decreto Reale, quando lo Stato italiano è in guerra con un altro Stato. L'applicazione della legge di guerra può essere limitata a uno o più territori determinati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-2

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