Art. 7
In vigore dal 30 set 1938
In quanto le violazioni delle disposizioni della legge di guerra costituiscano reati diversi da quelli preveduti dagli a 358 della legge stessa, l'emanazione dei provvedimenti contemplati negli di questo decreto, salvo che detti provvedimenti dispongano diversamente, e ancorchè non sia dichiarato lo stato di guerra, importa l'applicazione, per le violazioni stesse, ovunque commesse, delle disposizioni della legge penale militare o di altra legge penale, che le prevede per il tempo di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-7