Art. 11
In vigore dal 30 set 1938
Il Governo del Re è autorizzato a emanare:
1° le norme concernenti le requisizioni dei beni immobili e mobili, delle invenzioni, dei servizi individuali o collettivi e le sanzioni penali per le infrazioni delle norme stesse;
2° le norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede;
3° i provvedimenti preveduti dalle leggi di guerra e di neutralità, che riterrà necessario predisporre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-11