Art. 6
In vigore dal 30 set 1938
L'applicazione della legge di guerra, ordinata a norma degli articoli precedenti, si estende di diritto al territorio occupato dalle forze armate dello Stato, salvo che il provvedimento che ordina l'applicazione disponga altrimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-6