Art. 9

In vigore dal 30 set 1938
La legge di neutralità si applica nel caso di una guerra, nella quale lo Stato italiano sia neutrale. Fuori del caso preveduto dal comma precedente, l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di neutralità può essere ordinata, quando particolari situazioni internazionali lo richiedano. L'applicazione della legge di neutralità e la cessazione della sua applicazione sono ordinate con decreto Reale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-9

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