Art. 8
In vigore dal 30 set 1938
La cessazione, totale o parziale, dell'applicazione della legge di guerra è ordinata con decreto Reale.
Nel caso preveduto dall', la cessazione può essere ordinata anche dall'autorità ivi indicata, con provvedimento pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-8