Art. 4

In vigore dal 30 set 1938
Qualora un pericolo esterno, grave e imminente minacci una parte del territorio del Regno, delle colonie o dei possedimenti italiani, l'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate, dislocate nella parte medesima, può ordinare che in essa sia applicata la legge di guerra, in tutto o in parte. La stessa facoltà compete all'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate dislocate in una colonia o possedimento italiano, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci l'una o l'altro o parte di essi. Il provvedimento, che ordina l'applicazione della legge di guerra a norma dei commi precedenti, è pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti. Qualora sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, in tutto o in parte, a norma del primo e del secondo comma, l'autorità in essi indicata assume, nel territorio minacciato, anche i poteri civili, se non è già investita, e ha facoltà di emanare bandi, che hanno valore di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-4

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