Legge di guerraSez. 4

Art. 125-quater

Autorità competente alla formazione degli atti.

In vigore dal 9 feb 1942
L'autorità competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti è il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile. I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-125-quater

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Autorità competente alla formazione degli atti. (Art. 125-quater Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo