Legge di guerra›Sez. 4
Art. 125-quater
245 / 403Autorità competente alla formazione degli atti.
In vigore dal 9 feb 1942
L'autorità competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti è il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.
I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-125-quater