Art. 3

In vigore dal 30 set 1938
L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra può essere ordinata nei modi e con gli effetti indicati nell'articolo precedente, se è ritenuto necessario nell'interesse dello Stato, ancorchè lo Stato italiano non sia in guerra con un altro Stato. Con il decreto Reale, con il quale è ordinata l'applicazione della legge di guerra a sensi del comma precedente, o con altro successivo, sono stabilite le norme di attuazione di detta legge, in rapporto alle particolari circostanze di fatto, che hanno determinato l'emanazione del decreto stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-3

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