Art. 5
In vigore dal 30 gen 1941
I provvedimenti e le misure, che secondo la legge di guerra spettano per il Regno al Ministro per l'interno, sono adottati per le colonie dal Ministro per l'Africa italiana e per i possedimenti italiani da quello per gli affari esteri.
Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro per gli affari esteri il Governatore dei Possedimenti italiani.
Il provvedimento che, a norma di alcuno degli , ordina l'applicazione della legge di guerra nelle colonie o nei possedimenti italiani, determina le autorità competenti ad adottare, per detti territori, gli altri provvedimenti e misure preveduti dalla legge stessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-5