Art. 10

In vigore dal 30 set 1938
I decreti Reali preveduti dagli articoli precedenti sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto, qualora essi debbano avere effetto nelle colonie o nei possedimenti italiani, con il Ministro per l'Africa italiana e con quello per gli affari esteri. I decreti stessi e i provvedimenti indicati nell' e nel secondo comma dell' sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che in essi sia diversamente stabilito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-rd-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo