Legge di neutralitàCapo II

Art. 24

Limitazione per il rifornimento di combustibile.

In vigore dal 30 set 1938
Le navi da guerra belligeranti, che si sono rifornite di combustibile in un porto dello Stato, non possono rinnovare l'approvvigionamento nel medesimo o in altro porto dello Stato, se non sono trascorsi almeno tre mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-24

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