Legge di neutralitàCapo II

Art. 19

Navi o merci catturate.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può essere consentito ai belligeranti, alle condizioni che saranno in esso determinate, di condurre e lasciare nei porti e nelle rade dello Stato, in attesa delle decisioni del tribunale delle prede dello Stato catturante, le navi e le merci catturate fuori delle acque territoriali dello Stato.
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