Legge di neutralitàCapo II

Art. 15

Cattura di navi nelle acque territoriali.

In vigore dal 30 set 1938
Se una nave è stata catturata da un belligerante nelle acque territoriali dello Stato e vi si trova ancora, sono usati tutti i mezzi possibili perché essa sia rilasciata con il personale e con il carico. Il personale messovi a bordo dal catturante è internato. Se la nave catturata è già uscita dalle acque territoriali dello Stato, il rilascio della nave con il personale e con il carico è richiesto al Governo del catturante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-15

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Cattura di navi nelle acque territoriali. (Art. 15 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo