Legge di neutralitàCapo I

Art. 10

Personale e materiale sanitari.

In vigore dal 30 set 1938
Nel territorio dello Stato è lecito il passaggio verso gli Stati belligeranti e l'invio, da parte di enti pubblici o di privati, agli Stati stessi di personale e materiale sanitari. Tuttavia, con decreto Reale, possono essere stabiliti divieti e restrizioni in deroga alla norma del comma precedente, nonché le pene per la violazione dei divieti stessi.
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Personale e materiale sanitari. (Art. 10 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo