Legge di neutralità›Capo I
Art. 10
Personale e materiale sanitari.
In vigore dal 30 set 1938
Nel territorio dello Stato è lecito il passaggio verso gli Stati belligeranti e l'invio, da parte di enti pubblici o di privati, agli Stati stessi di personale e materiale sanitari.
Tuttavia, con decreto Reale, possono essere stabiliti divieti e restrizioni in deroga alla norma del comma precedente, nonché le pene per la violazione dei divieti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-10