Legge di neutralità›Capo I
Art. 5
Trattamenti dei prigionieri di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
I prigionieri di guerra, che comunque pervengano nel territorio dello Stato, sono considerati liberi.
Qualora sia consentita la loro permanenza in detto territorio, essi possono essere obbligati a soggiornare in determinate località loro assegnate.
Con provvedimento del Duce, può essere consentito ai belligeranti di consegnare alle autorità italiane prigionieri di guerra feriti o malati. In tal caso, essi devono essere custoditi in modo che non possano prendere parte alle ostilità.
Storico versioni
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