Legge di neutralitàCapo I

Art. 3

Divieto di paesaggio di truppe belligeranti.

In vigore dal 30 set 1938
Non può essere consentito il passaggio per via terrestre, attraverso il territorio dello Stato, di truppe degli Stati belligeranti e di convogli per il trasporto di munizioni o approvvigionamenti. Può essere consentito il passaggio di convogli, che trasportino feriti o malati di guerra, purchè non vi sia personale o materiale estranei al servizio sanitario. Nessuna distinzione di favore può essere fatta tra i belligeranti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-3

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Divieto di paesaggio di truppe belligeranti. (Art. 3 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo