Legge di neutralitàCapo I

Art. 8

Divieto di forniture belliche e di aiuti finanziari.

In vigore dal 30 set 1938
Le amministrazioni dello Stato non possono fornire ai belligeranti armi, munizioni o quanto altro può essere utile alle forze armate, nè concedere a essi crediti o aiuti finanziari di qualsiasi genere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-8

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