Legge di neutralità›Capo I
Art. 9
Commercio privato.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può essere vietato, in tutto o in parte:
1° il commercio di armi e di materiale bellico da parte di privati a favore degli Stati belligeranti;
2° il passaggio degli oggetti indicati nel numero precedente, attraverso il territorio dello Stato;
3° la concessione di crediti, da parte di privati, agli Stati belligeranti o ai loro istituti di credito.
Gli anzidetti divieti devono essere stabiliti in modo uniforme per tutti i belligeranti.
Il decreto indicato nella prima parte di questo articolo determina le pene per la violazione dei divieti preveduti dai numeri 1°, 2° e 3°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-9