Legge di neutralitàCapo I

Art. 4

Trattamento dei militari belligeranti penetrati nel territorio dello Stato.

In vigore dal 30 set 1938
Le truppe e i militari di uno Stato belligerante, che penetrano nel territorio dello Stato, sono internati in località possibilmente lontana dal teatro della guerra. Il loro armamento, i mezzi di trasporto, il materiale militare non sanitario e i documenti militari sono sequestrati fino al termine della guerra. Tuttavia, gli ufficiali possono essere lasciati liberi purchè assumano l'obbligo di non uscire dal territorio dello Stato senza autorizzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ld-4

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