Legge di guerraTitolo VII

Art. 363

Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti.

In vigore dal 30 set 1938
I provvedimenti per i quali le disposizioni di questa legge prescrivono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono pubblicati anche nel bollettino ufficiale delle colonie e dei possedimenti, qualora debbano avere effetto nei rispettivi territori.
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Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti. (Art. 363 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo