Legge di guerra›Titolo VII
Art. 363
367 / 403Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti.
In vigore dal 30 set 1938
I provvedimenti per i quali le disposizioni di questa legge prescrivono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono pubblicati anche nel bollettino ufficiale delle colonie e dei possedimenti, qualora debbano avere effetto nei rispettivi territori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-363