Art. 363 · Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti.
Legge di guerraTitolo VII

Art. 363

367 / 403

Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti.

In vigore dal 30 set 1938
I provvedimenti per i quali le disposizioni di questa legge prescrivono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono pubblicati anche nel bollettino ufficiale delle colonie e dei possedimenti, qualora debbano avere effetto nei rispettivi territori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-363