Legge di guerra›Titolo VI
Art. 358
Applicazione della legge penale comune o militare.
In vigore dal 30 set 1938
I fatti preveduti dagli articoli precedenti sono puniti con le pene da questi stabilite, semprechè non costituiscano un più grave reato.
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le violazioni delle disposizioni di questa legge sono punite a norma del codice penale comune o del codice penale militare di guerra o di altra legge penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-358