Legge di guerraTitolo VI

Art. 358

Applicazione della legge penale comune o militare.

In vigore dal 30 set 1938
I fatti preveduti dagli articoli precedenti sono puniti con le pene da questi stabilite, semprechè non costituiscano un più grave reato. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le violazioni delle disposizioni di questa legge sono punite a norma del codice penale comune o del codice penale militare di guerra o di altra legge penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-358

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Art. 358 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'. — Applicazione della legge penale comune o militare. | Portale Normativo