Legge di guerra›Titolo VI
Art. 357
Confisca di merci, titoli o valori indebitamente pervenuti o spediti.
In vigore dal 30 set 1938
Le merci, i titoli, i valori e il denaro pervenuti o spediti in violazione dei divieti stabiliti dagli sono confiscati, secondo le norme relative alla repressione del contrabbando doganale, salva l'applicazione della legge penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-357