Legge di guerraTitolo VII

Art. 361

Applicabilità di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato.

In vigore dal 30 set 1938
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del titolo II e quelle speciali del titolo III per la guerra marittima e del titolo IV per la guerra aerea, si osservano, per le operazioni belliche, alle quali esse si riferiscono, qualunque sia la forza armata cui appartengono coloro che le compiono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-361

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Applicabilità di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato. (Art. 361 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo