Legge di guerra›Titolo VII
Art. 361
365 / 403Applicabilità di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato.
In vigore dal 30 set 1938
Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del titolo II e quelle speciali del titolo III per la guerra marittima e del titolo IV per la guerra aerea, si osservano, per le operazioni belliche, alle quali esse si riferiscono, qualunque sia la forza armata cui appartengono coloro che le compiono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-361