Legge di guerraTitolo VII

Art. 364

Entrata in vigore dei provvedimenti emanati in applicazione della legge di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
I provvedimenti emanati in applicazione di questa legge sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che da essi sia altrimenti stabilito. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia: Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato: Mussolini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-364

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Entrata in vigore dei provvedimenti emanati in applicazione della legge di guerra. (Art. 364 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo